Normativa sull’automedicazione
Prima di parlare della normativa sull’automedicazione, è necessario premettere che tutti i farmaci in commercio vengono classificati come:
- Etici: i farmaci che possono essere prescritti soltanto dai medici e dai veterinari
- Senza Obbligo di Prescrizione (SOP): che possono essere venduti senza prescrizione medica e che, a loro volta, si dividono in:
- farmaci da banco o OTC (dall’inglese Over The Counter)
- farmaci non pubblicizzabili non soggetti a prescrizione medica ma senza accesso alla pubblicità (SP)
La definizione e la classificazione dei medicinali di automedicazione, sono stati stabiliti dal Ministero della Salute nel 1997 con la Circolare del 16-10-1997 n. 13 – “Medicinali di automedicazione: definizione, classificazione e modello di foglio illustrativo”
Il decreto Bersani del luglio 2006 (convertito nella legge n. 248/2006) ha previsto la possibilità per esercizi commerciali diversi dalla farmacia di vendere farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e farmaci non soggetti a prescrizione medica senza accesso alla pubblicità (SP).
La vendita di questi prodotti negli esercizi commerciali è consentita durante l’orario di apertura, anche se deve essere effettuata nell’ambito di un reparto apposito e alla presenza di un farmacista abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’ordine.
Con la Legge Finanziaria 2007 è stata poi introdotta la liberalizzazione del sistema di determinazione dei prezzi da parte degli esercizi che dispensano i farmaci.
Questi due provvedimenti hanno avuto effetti positivi. Da un lato si registrano aperture di nuovi punti vendita (soprattutto parafarmacie) che però non hanno prodotto un aumento dei consumi (che dipendono piuttosto dalla stagionalità).
Ulteriore elemento positivo sono i prezzi, che nell’ultimo biennio sono indubbiamente diminuiti in tutti i canali di vendita, e questo è certamente un dato positivo per i consumatori.
Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) nonché della direttiva 2003/94/CE, stabilisce, in merito ai medicinali non soggetti a prescrizione, che quelli classificati come C-bis (di cui all’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537) devono riportare in etichetta la dicitura “medicinale di automedicazione”, mentre i rimanenti devono indicare “medicinale non soggetto a prescrizione medica”.
La confezione dei medicinali non soggetti a prescrizione devono inoltre riportare un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara identificazione da parte del consumatore.